Modello 730: istruzioni per l'uso

È possibile detrarre in dichiarazione dei redditi i premi versati per le seguenti tipologie di assicurazioni:

  • assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; per i contratti stipulati/rinnovati dal 2001 che abbiano ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%
  • assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave
  • assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, stipulate dal 01/01/2016; per i contratti che abbiano ad oggetto il rischio di invalidità permanente la detrazione spetta se la copertura è relativa ad un’invalidità permanente non inferiore al 5%
  • assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate dal 01/01/2018

La misura della detrazione varia in base alla tipologia di assicurazione:

Tipologia Percentuale detrazione Limite di detraibilità
Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (morte/invalidità permanente non inferiore al 5%) 19% La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di 530 euro anche in presenza di più contratti
Assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave 19% La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di 750 euro
Assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana 19% La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di 1.291,14 euro al netto dei premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (morte/invalidità permanente non inferiore al 5%) e assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave
Assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi 19%
La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% se l’assicurazione è stipulata contestualmente alla cessione del credito relativo agli interventi Sisma bonus
Non è previsto limite di spesa

Per le seguenti assicurazioni:

  • assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%
  • assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave
  • assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana


La detrazione spetta al contribuente che ha effettivamente sostenuto la spesa per se o familiare a carico a prescindere che il familiare risulti come contraente e/o come assicurato.
Quindi la detrazione spetta se:

  • il contribuente è contraente e assicurato
  • il contribuente è contraente e il familiare a carico è assicurato
  • il familiare a carico è contraente e assicurato
  • il familiare a carico è contraente e il contribuente è assicurato
  • il familiare a carico è contraente e un altro familiare a carico è assicurato


Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione spetta:

  • per intero ai soggetti con reddito di riferimento ai fini delle agevolazioni, al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, fino a 120.000 euro; se superato tale limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi con reddito pari a 240.000 euro.
  • a condizione che la spesa sia sostenuta con sistema di pagamento tracciabile che deve risultare da annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme; in alternativa il contribuente può dimostrare l’utilizzo di metodo tracciabile mediante prova della transazione (ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.)

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