Modello RED: non è un secondo 730, ecco cosa va comunicato all'INPS

 

Il modello RED non sostituisce la dichiarazione dei redditi: serve all'INPS per conoscere gli importi che contano davvero ai fini di una specifica prestazione, anche quando questi non compaiono nel 730 o vi figurano con criteri diversi.

**La regola di base: pensione e lavoro si possono cumulare**

Chi percepisce una pensione previdenziale può lavorare senza particolari vincoli. Dal 1° gennaio 2009 la legge n. 133/2008 ha infatti abolito i limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro, e per questo solo motivo non serve comunicare nulla all'INPS.

Il discorso cambia quando la prestazione è collegata al reddito, oppure soggetta a limiti di cumulabilità: assegno sociale, integrazione al minimo, maggiorazioni sociali, pensione ai superstiti, assegno ordinario di invalidità, quattordicesima, prestazioni di invalidità civile. In questi casi il reddito può incidere sul diritto o sull'importo, e l'INPS deve saperlo.

**Perché il 730 non basta**

Dal 2010 l'INPS riceve i dati reddituali direttamente dall'Agenzia delle Entrate: se il pensionato e i familiari rilevanti hanno dichiarato al Fisco tutti i redditi che incidono sulla prestazione, non serve alcuna comunicazione aggiuntiva.

Il problema riguarda le somme che non passano dalla dichiarazione fiscale, o che vi compaiono in una forma non utile ai controlli previdenziali. In questi casi il RED resta necessario, e l'elenco delle voci rilevanti è definito dal messaggio INPS n. 4023 del 5 ottobre 2016.

Un punto va tenuto fermo: ogni prestazione guarda a categorie di reddito proprie. Una somma può contare per una maggiorazione sociale e risultare irrilevante per un'altra prestazione. Per questo l'INPS chiede di dichiarare solo i cosiddetti "redditi obbligatori", cioè quelli effettivamente collegati alla prestazione percepita.

**Lavoro autonomo e collaborazioni: attenzione al calcolo**

Per il lavoro autonomo, anche occasionale, il reddito ai fini RED si calcola al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei contributi previdenziali; se il risultato è negativo, si indica zero. In alcuni modelli, come il RED 503/AUT, vanno specificati anche i periodi di produzione del reddito.

Le collaborazioni coordinate e continuative, pur assimilate fiscalmente al lavoro dipendente, nella gestione RED costituiscono una categoria a sé e in diverse verifiche seguono le regole del lavoro autonomo.

**Redditi esteri, interessi e investimenti**

I redditi da lavoro dipendente prestato all'estero possono non comparire nel modello fiscale italiano, ad esempio quando derivano da organismi internazionali o rappresentanze diplomatiche: la loro assenza dal 730 non li rende irrilevanti per l'INPS. Anche le pensioni estere hanno classificazioni proprie: dirette, ai superstiti, da infortunio, rendite e arretrati.

Interessi bancari e postali, rendimenti di BOT e CCT, proventi da fondi di investimento, quando soggetti a ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva non compaiono nel 730, ma restano una categoria specifica del RED: vanno comunicati solo se rilevanti per la prestazione in questione.

**Arretrati, TFR e liquidazioni**

Arretrati di lavoro dipendente, arretrati di integrazione salariale, TFR, indennità di buonuscita e altre liquidazioni hanno una propria voce nel sistema RED. Anche qui vale la stessa regola: la loro presenza nel modello non significa che siano rilevanti per ogni prestazione, ma va verificato caso per caso. Per gli arretrati di lavoro dipendente, l'importo si dichiara al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

**Redditi esenti e abitazione principale**

L'assenza di tassazione non equivale ad assenza di rilevanza previdenziale. Rientrano nel RED alcune prestazioni assistenziali erogate da enti pubblici o Stati esteri, quando non già note attraverso il Casellario centrale dei pensionati, e specifiche categorie di redditi esenti. Fanno eccezione voci come l'indennità di accompagnamento per invalidi civili, già presente nel Casellario.

Un caso che sorprende spesso: il reddito dell'abitazione principale può dover essere comunicato anche da chi è esonerato dalla dichiarazione fiscale, se rilevante per la prestazione percepita.

**E il reddito del coniuge?**

Per alcune prestazioni la legge considera anche il reddito del coniuge o di altri componenti del nucleo familiare. Un pensionato in regola con il proprio 730 può quindi essere comunque tenuto al RED, se il coniuge possiede redditi non conosciuti dal Fisco o dichiarati in una forma non utilizzabile ai fini previdenziali.

**Tre controlli prima di comunicare una somma**

Prima di stabilire se un reddito va comunicato all'INPS, conviene procedere per passaggi:

- individuare la prestazione collegata al reddito e le tipologie reddituali che la riguardano, secondo il messaggio INPS n. 4023/2016;
- verificare se la somma è già conosciuta dall'INPS tramite l'Agenzia delle Entrate o il Casellario centrale dei pensionati;
- controllare se, ai fini previdenziali, va valorizzata con criteri diversi da quelli fiscali, come accade per lavoro autonomo, parasubordinato e alcuni redditi esteri.

La domanda giusta, quindi, non è quanto reddito ha prodotto il pensionato, ma quale reddito considera la legge per quella specifica prestazione.

**Il supporto del Caaf Cgil**

Distinguere i redditi rilevanti da quelli irrilevanti, e capire quale modello RED compilare, richiede attenzione: un errore può incidere sul diritto o sull'importo della prestazione. Il Caaf Cgil Piemonte e Valle d'Aosta assiste gli iscritti nella verifica e nella compilazione del modello RED. Per un appuntamento, numero unico 011.7919 oppure prenotazione online sul sito www.caafcgil.com.

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