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Lavoro domestico: più diritti, più riconoscimento
Il nuovo CCNL, in vigore dal 1° novembre 2025 e con scadenza al 31 ottobre 2028, introduce importanti aggiornamenti sia sul piano normativo sia su quello economico, con l’obiettivo di rafforzare le tutele e migliorare le condizioni di lavoro nel comparto domestico, come previsto dall’Ipotesi di accordo (Codice CNEL H501) .
Le principali novità normative
Sul contratto individuale di lavoro (art. 6) viene rafforzato l’obbligo di indicare in modo puntuale la collocazione temporale dell’orario, la retribuzione, le modalità e i tempi di pagamento del salario. Ogni variazione non occasionale delle condizioni contrattuali dovrà essere preventivamente concordata tra le parti.
In materia di permessi (art. 19) è riconosciuta la possibilità di fruire, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore, di permessi retribuiti e non retribuiti per l’assistenza a familiari con grave disabilità certificata. Si tratta di una novità rilevante per un settore che non rientra nel campo di applicazione della Legge 104/1992.
Per quanto riguarda la genitorialità (art. 25), il contratto introduce un congedo retribuito di dieci giorni per i padri lavoratori, fruibile nei due mesi precedenti la nascita e nei cinque successivi. È inoltre previsto un congedo parentale di quattro mesi continuativi, con conservazione del posto di lavoro, successivo al congedo di maternità o di paternità alternativo.
In tema di vitto e alloggio (art. 36), il valore mensile viene determinato moltiplicando il valore giornaliero per 30 giorni, rendendo più omogeneo il calcolo degli importi convenzionali.
Le novità economiche
L’articolo 38 prevede un rafforzamento del meccanismo di adeguamento dei minimi retributivi: la percentuale di aggiornamento in base alla variazione del costo della vita rilevata dall’Istat passa dall’80% al 90%.
Con l’articolo 55 vengono definiti gli aumenti dei trattamenti minimi contrattuali. Per il livello BS è previsto un incremento complessivo di 100 euro lordi a regime, riparametrato per gli altri livelli, con le seguenti decorrenze:
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1° gennaio 2026: +40 euro
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1° gennaio 2027: +30 euro
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1° gennaio 2028: +15 euro
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1° settembre 2028: +15 euro
Gli aumenti si aggiungono al recupero dell’inflazione maturata nel periodo 2021–2025 e costituiscono la nuova base di calcolo per i successivi adeguamenti Istat.

