Rottamazione quinquies: tre verifiche prima di fare domanda

Domande dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026. Ma una cartella IMU, TARI o una multa non bastano: conta chi è il creditore, chi riscuote e che cosa c’è dentro il debito

 

Domande dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026. Ma una cartella IMU, TARI o una multa non bastano: conta chi è il creditore, chi riscuote e che cosa c’è dentro il debito

Si dice “rottamazione delle cartelle” e molti pensano a un colpo di spugna uguale per tutti. Non è così. La rottamazione quinquies estesa ai debiti verso Comuni e Regioni, introdotta dal decreto-legge n. 38/2026 convertito dalla legge n. 88/2026, vale solo se due condizioni ci sono entrambe:

→ il tuo Comune o la tua Regione ha deciso di aderire entro il 31 luglio 2026  elenco comuni che hanno aderito
→ il debito è stato affidato ad Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER) tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023

Se una delle due manca, la porta resta chiusa. Se ci sono entrambe, resta da capire quanto si risparmia davvero, perché una TARI e una multa dello stesso importo producono sconti molto diversi.

Prima verifica: il tuo ente ha aderito?

L’adesione non era automatica. Ogni ente doveva approvare un provvedimento, pubblicarlo sul proprio sito e comunicarlo ad AdER entro il 31 luglio. Il termine è scaduto e l’elenco non si allungherà più.

Il 25 settembre AdER ha pubblicato l’elenco ufficiale degli enti aderenti, circa 1.500 in tutta Italia, per il 68% concentrati al Sud e nelle Isole. Il Nord è rimasto in larga parte fuori, e il Piemonte non fa eccezione: i Comuni piemontesi aderenti sono 33, mentre nell’elenco figura la Città Metropolitana di Torino. Il Comune di Torino, invece, ha scelto di non aderire alla rottamazione nazionale e di adottare una definizione agevolata propria.

Trovare il nome del proprio ente nell’elenco è solo il primo passo. Va letta anche la delibera, pubblicata sul sito del Comune o della Regione, perché è lì che si scopre quali anni e quali entrate sono stati inclusi: un ente può aver aderito per una parte dei propri crediti e non per l’altra. Non dare per scontato l’esito perché il Comune vicino al tuo ha aderito.

Seconda verifica: il tuo debito rientra?

È il passaggio più trascurato, e il più decisivo. La rottamazione copre soltanto i debiti che l’ente ha affidato ad AdER. Se il tuo Comune riscuote da sé, per esempio con l’ingiunzione fiscale, o tramite un concessionario privato, quel debito resta fuori da questa misura. Potrà eventualmente rientrare in una definizione agevolata comunale autonoma, prevista dalla legge di bilancio 2026, con regole e scadenze decise dal singolo ente. Sono due strade parallele: sapere qualcosa sull’una non dice nulla sull’altra.

Per capire su quale strada ti trovi, guarda il mittente degli atti:

→ se arrivano da Agenzia delle entrate-Riscossione, o il debito compare nella tua area riservata AdER, sei nella rottamazione quinquies; l’elenco ufficiale riporta anche le società che hanno affidato i carichi per conto dei Comuni
→ se arrivano direttamente dal Comune o da un concessionario diverso, devi cercare un eventuale regolamento comunale

Possono rientrare anche i debiti già inseriti nelle rottamazioni precedenti, se ne sei decaduto, e quelli della rottamazione quater i cui benefici erano persi al 30 settembre 2025. Restano invece fuori i piani della quater in regola con tutte le rate a quella data, che proseguono per la loro strada.

Due precisazioni sulle multe. Rientrano solo i verbali della polizia locale: quelli della Prefettura seguivano la rottamazione statale, chiusa il 30 aprile 2026. E restano comunque esclusi i debiti derivanti da condanne della Corte dei conti.

Il prospetto informativo: il controllo più affidabile

Dal 15 ottobre puoi chiedere ad AdER il prospetto informativo, che elenca i debiti rottamabili e l’importo da pagare con la definizione agevolata. Due le strade:

→ dall’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, con SPID, CIE o CNS: entro 12 ore arriva una e-mail con il link per scaricare il prospetto, valido per 5 giorni
→ dall’area pubblica dello stesso sito, compilando il modulo e allegando un documento di riconoscimento: in questo caso il prospetto arriva dopo il controllo degli uffici

Terza verifica: quanto risparmi?

La regola generale è semplice: restano dovuti il capitale e le spese di notifica e delle eventuali procedure esecutive; si cancellano sanzioni, interessi di mora e aggio. Per le multe del Codice della strada, però, la sanzione è essa stessa il capitale e resta interamente dovuta: lo sconto riguarda soltanto gli interessi, comprese le maggiorazioni, e l’aggio.

Qualche esempio, con importi ipotetici costruiti solo per mostrare il meccanismo:

Debito Cartella Dopo la rottamazione Risparmio
TARI arretrata 1.060 € 660 € 400 € (circa 38%)
IMU non versata, con fermo amministrativo 1.976 € 1.245 € 731 € (circa 37%)
Multa della polizia locale 245 € 97 € 148 € (circa 60%)

La multa, pur conservando la sanzione, garantisce lo sconto percentuale più alto: anni di maggiorazioni semestrali e interessi ne avevano quasi triplicato l’importo, e sono proprio quelle voci a sparire. Al contrario, un tributo con pochi anni di ritardo offre un vantaggio più contenuto, perché il capitale pesa di più sul totale.

Due avvertenze. Quanto hai già versato per sanzioni e interessi non viene restituito: lo sconto vale solo sul residuo. E chi sceglie di pagare a rate paga interessi sulle rate, che erodono una parte del risparmio.

Come si presenta la domanda e come si paga

La domanda si presenta dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, solo online sul sito di AdER, dall’area riservata o dall’area pubblica allegando un documento. Nell’area riservata il sistema propone già l’elenco dei debiti rottamabili e basta selezionare quelli da includere; nell’area pubblica vanno indicati i numeri delle cartelle. In entrambi i casi devi scegliere subito se pagare in un’unica soluzione o a rate.

Entro il 28 febbraio 2027 AdER comunicherà l’importo dovuto. Si potrà pagare tutto entro il 31 marzo 2027 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, ciascuna non inferiore a 100 euro.

Attenzione alla decadenza, che è severa: si perde il beneficio se non si paga, o si paga meno del dovuto, la rata unica o la prima, l’ultima, oppure due rate anche non consecutive.

I passaggi da seguire

→ controlla l’elenco degli enti aderenti sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e, se il tuo ente c’è, leggi la delibera sul suo sito istituzionale
→ richiedi il prospetto informativo per vedere i debiti rottamabili e l’importo da pagare
→ valuta se pagare in un’unica soluzione o a rate, tenendo conto degli interessi e del rischio di decadenza
→ presenta la domanda tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026

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