CAAF CGIL del PIEMONTE e VALLE d'AOSTA
Giovedì, 11 Marzo 2010











  ICI

  A partire dall’anno 2008 sono esentati dal pagamento dell’ICI l’immobile adibito ad abitazione principale e gli assimilati previsti dalle delibere/regolamenti comunali.
 
L'ICI è l’imposta comunale sugli Immobili che deve essere pagata da coloro che sono proprietari o titolari di un diritto di godimento su terreni, aree edificabili e fabbricati, al comune dove sono ubicati gli immobili.

Il Caaf Cgil effettua sia il CALCOLO DELL'ICI (imposta comunale sugli immobili) e la compilazione del relativo bollettino sia la compilazione della DICHIARAZIONE ICI.
 
Pagamento ICI (mod. F24)
Devono pagare l’ICI coloro che possiedono:
- fabbricati e aree fabbricabili;
- terreni agricoli come proprietari o titolari di diritti reali di godimento;
- per i beni condominiali, sono tenuti a pagarlo gli amministratori del condominio, i quali si rivarranno sui singoli condomini in relazione alle quote di proprietà.

L’acconto o la rata unica devono essere presentati entro il 16/06/2010; il saldo entro il 16/12/2010.

Dichiarazione ICI
Non deve presentarla chi:
- acquista o vende un immobile;
- adempie agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà, di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

Deve presentarla chi è soggetto titolare di un immobile:
- che gode di una riduzione di imposta;
- che costituisce o estingue un diritto reale di godimento;
- che perde o acquisisce l’esenzione ICI;
- un terreno agricolo che diventa area edificabile;
- che varia la destinazione d’uso ovvero cambia categoria catastale;
- per altre situazioni particolari (vedi istruzioni mod. dichiarazione ICI).

SCADENZA
Deve essere presentato al comune in cui è ubicato l’immobile entro il 31/07/2010 dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, oppure entro il termine stabilito dal regolamento comunale.
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