CAAF CGIL del PIEMONTE e VALLE d'AOSTA
Domenica, 05 Febbraio 2012














  ICI

  PER CHI POSSIEDE ALMENO UN IMMOBILE

E' l’imposta Comunale sugli Immobili che deve essere pagata da coloro che sono proprietari o titolari di un diritto di godimento su terreni, aree edificabili e fabbricati, al comune dove sono ubicati gli immobili.

A) Pagamento ICI (mod. F24) - Devono pagare l’ICI coloro che possiedono:
- fabbricati e aree fabbricabili
- terreni agricoli come proprietari o titolari di diritti reali di godimento
- per i beni condominiali, sono tenuti a pagarlo gli amministratori del condominio, i quali si rivarranno sui singoli condomini in relazione alle quote di proprietà. A partire dall’anno 2008 sono esentati dal pagamento dell’ICI l’immobile adibito ad abitazione principale e gli assimilati previsti dalle delibere/regolamenti comunali. L’acconto o la rata unica devono essere presentati entro il 16/06/2011; il saldo entro il 16/12/2011.

B) Dichiarazione ICI - Non deve presentarla chi
:
- acquista o vende un immobile
- adempie agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà, di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

B) Dichiarazione ICI - Deve presentarla chi è soggetto titolare di un immobile
:
- che gode di una riduzione di imposta
- che costituisce o estingue un diritto reale di godimento
- che perde o acquisisce l’esenzione ICI
- che varia la destinazione d’uso ovvero cambia categoria catastale
- un terreno agricolo che diventa area edificabile
- per altre situazioni particolari vedi istruzioni mod. dichiarazione ICI.

Deve essere presentato al comune in cui è ubicato l’immobile entro il 30/06/2011, oppure entro il termine stabilito dal regolamento comunale.









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