| ICI | |
| A partire dall’anno 2008 sono esentati dal pagamento dell’ICI l’immobile adibito ad abitazione principale e gli assimilati previsti dalle delibere/regolamenti comunali. | |
L'ICI è l’imposta comunale sugli Immobili che deve essere pagata da coloro che sono proprietari o titolari di un diritto di godimento su terreni, aree edificabili e fabbricati, al comune dove sono ubicati gli immobili. Il Caaf Cgil effettua sia il CALCOLO DELL'ICI (imposta comunale sugli immobili) e la compilazione del relativo bollettino sia la compilazione della DICHIARAZIONE ICI. Pagamento ICI (mod. F24) Devono pagare l’ICI coloro che possiedono: - fabbricati e aree fabbricabili; - terreni agricoli come proprietari o titolari di diritti reali di godimento; - per i beni condominiali, sono tenuti a pagarlo gli amministratori del condominio, i quali si rivarranno sui singoli condomini in relazione alle quote di proprietà. L’acconto o la rata unica devono essere presentati entro il 16/06/2010; il saldo entro il 16/12/2010. Dichiarazione ICI Non deve presentarla chi: - acquista o vende un immobile; - adempie agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà, di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Deve presentarla chi è soggetto titolare di un immobile: - che gode di una riduzione di imposta; - che costituisce o estingue un diritto reale di godimento; - che perde o acquisisce l’esenzione ICI; - un terreno agricolo che diventa area edificabile; - che varia la destinazione d’uso ovvero cambia categoria catastale; - per altre situazioni particolari (vedi istruzioni mod. dichiarazione ICI). SCADENZA Deve essere presentato al comune in cui è ubicato l’immobile entro il 31/07/2010 dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, oppure entro il termine stabilito dal regolamento comunale. |













