CAAF CGIL del PIEMONTE e VALLE d'AOSTA
Giovedì, 23 Febbraio 2012














730 AUTOCOMPILATI

Consegnando il  730/2011 autocompilato ad un intermediario - Caaf o professionista – il contribuente è tenuto a presentare la documentazione necessaria per consentire l’apposizione del visto di conformità.
I Caaf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

I sostituti d’imposta non hanno invece l’obbligo di verificare la documentazione.

Chi si rivolge al CAAF CGIL  può consegnare il modello 730 già compilato senza pagare alcun compenso oppure può chiedere assistenza per la compilazione, su appuntamento prenotando presso la sede più vicina.


Il contribuente dovrà presentare al CAAF:
  • il modello 730 compilato in ogni sua parte, indicando anche i dati del sostituto d'imposta, debitamente sottoscritto
  • l' eventuale autocertificazione (vedi allegato)
  • la scheda 730/1 per la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’IRPEF, in busta chiusa, anche se non ha espresso alcuna scelta
  • la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione
  • (vedi elenco documenti 730 ...)

















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